La società per azioni (S.p.a.) Nell'ambito delle società di capitali, la società per azioni, regolata dagli artt. 2325 e seguenti del Codice civile, rappresenta la forma sociale più adatta per le imprese che necessitano di maggiori mezzi finanziari; infatti, a differenza della S.r.l., la S.p.A. può accedere a tutte le forme di finanziamento presenti sul mercato quali ad esempio: emissione di prestiti obbligazionari, ammissioni alle quotazioni di Borsa, acquisto di azioni proprie e offerte pubbliche. Il capitale sociale minimo è di 120.000 euro, rappresentato da azioni, ed i soci sono responsabili limitatamente alla somma o al bene conferito alla società. L'azione è un titolo di credito nominativo e trasferibile che rappresenta tutti i diritti del socio derivanti dalla sua partecipazione alla società. Un'ulteriore caratteristica di questo tipo di società, conseguente alla responsabilità limitata dei soci ed alla indifferenza della loro identità personale di fronte ai terzi creditori, è il fatto che la denominazione della società può non contenere l'indicazione del nome di alcun socio (società "anonima"). La S.p.A. ha personalità giuridica, viene considerata un'entità ben distinta dalle persone che la costituiscono. La S.p.A. prevede obbligatoriamente la costituzione dei seguenti Organi sociali: l'Assemblea degli azionisti (Organo deliberante), il Collegio Sindacale (Organo di controllo contabile e sociale) e la nomina di uno o più amministratori (Organo esecutivo). Per le società quotate in Borsa è previsto anche il controllo da parte di una Società di Revisione che viene scelta dall'assemblea nell'ambito di un Albo tenuto dalla Commissione Nazionale per le società e la Borsa (CONSOB). Pro… …e contro Queste azioni attribuiscono:
In caso di aumento del capitale le nuove quote devono essere offerte preventivamente ai vecchi soci, i quali possono sottoscriverle in proporzione alle vecchie possedute. Le categorie di azioni speciali
Le obbligazioni |
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