La società per azioni (S.p.a.)

Nell'ambito delle società di capitali, la società per azioni, regolata dagli artt. 2325 e seguenti del Codice civile, rappresenta la forma sociale più adatta per le imprese che necessitano di maggiori mezzi finanziari; infatti, a differenza della S.r.l., la S.p.A. può accedere a tutte le forme di finanziamento presenti sul mercato quali ad esempio: emissione di prestiti obbligazionari, ammissioni alle quotazioni di Borsa, acquisto di azioni proprie e offerte pubbliche. Il capitale sociale minimo è di 120.000 euro, rappresentato da azioni, ed i soci sono responsabili limitatamente alla somma o al bene conferito alla società. L'azione è un titolo di credito nominativo e trasferibile che rappresenta tutti i diritti del socio derivanti dalla sua partecipazione alla società.

Un'ulteriore caratteristica di questo tipo di società, conseguente alla responsabilità limitata dei soci ed alla indifferenza della loro identità personale di fronte ai terzi creditori, è il fatto che la denominazione della società può non contenere l'indicazione del nome di alcun socio (società "anonima").

La S.p.A. ha personalità giuridica, viene considerata un'entità ben distinta dalle persone che la costituiscono. La S.p.A. prevede obbligatoriamente la costituzione dei seguenti Organi sociali: l'Assemblea degli azionisti (Organo deliberante), il Collegio Sindacale (Organo di controllo contabile e sociale) e la nomina di uno o più amministratori (Organo esecutivo). Per le società quotate in Borsa è previsto anche il controllo da parte di una Società di Revisione che viene scelta dall'assemblea nell'ambito di un Albo tenuto dalla Commissione Nazionale per le società e la Borsa (CONSOB).

Pro…
La società per azioni può disporre di un capitale considerevole, poiché ha la possibilità di accedere a varie forme di finanziamento. Questa tipologia di forma giuridica è perciò particolarmente idonea per le imprese che presentano un tasso di rischio e un volume di investimenti piuttosto elevati. La responsabilità dei soci è limitata alla somma o al bene conferito.

…e contro
Il rovescio della medaglia è rappresentato dalla necessità di un cospicuo capitale iniziale, nonché dal rispetto di regole di funzionamento, contabili, fiscali, giuridiche spesso complesse (non è possibile optare per la contabilità semplificata, devono essere obbligatoriamente costituiti gli Organi Sociali previsti, ecc..). Costituzione della società La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. Per procedere alla costituzione della società deve essere sottoscritto tutto il capitale sociale minimo richiesto (almeno 120.000,00 €) ed almeno il 25% dei conferimenti in denaro devono essere versati. I conferimenti dei soci possono essere sia in denaro che in natura. Le azioni ordinarie e le loro caratteristiche Le azioni ordinarie sono quote-parte del capitale sociale. Sono titoli nominativi e circolano con la consegna del titolo e l'annotazione sul titolo del nome del nuovo socio.

Queste azioni attribuiscono:

il diritto agli utili e alla ripartizione del residuo attivo;

il diritto al voto nell'assemblea;
il diritto di opzione

In caso di aumento del capitale le nuove quote devono essere offerte preventivamente ai vecchi soci, i quali possono sottoscriverle in proporzione alle vecchie possedute.

Le categorie di azioni speciali

Azioni privilegiate: attribuiscono un privilegio nella distribuzione degli utili; i possessori possono votare solo nell'assemblea straordinaria (sempre che sia prevista)

Azioni di risparmio: emesse solo dalle società quotate in Borsa non danno diritto al voto, ma ad una ripartizione annuale degli utili in misura minima del 5% del valore nominale e/o comunque del 2% in più rispetto alle azioni ordinarie
Azioni di godimento: emesse quando il capitale sociale viene ridotto poiché esuberante. Non hanno diritto al voto, ma permettono di partecipare agli utili e alla quota del capitale dopo che siano state soddisfatte le altre azioni
Azioni a favore dei prestatori di lavoro: la società può liberamente stabilirne la forma, i diritti spettanti ai soci, ecc.

Le obbligazioni
Sono titoli di credito emessi dalla società per ottenere finanziamenti che danno diritto al pagamento periodico di un interesse e al rimborso del capitale a una data scadenza. Possono essere nominative e al portatore.