FONTI DI FINANZIAMENTO
Lo sconto bancario
L'operazione di sconto bancario è "il contratto
con il quale la Banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al
cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante
la cessione, del credito stesso" (Art. 1858 C.C.).
Si tratta cioè di un'importante operazione di credito
ordinario: le aziende ammesse allo sconto cedono alla banca un credito
non ancora scaduto, rappresentato da cambiali ("pagherò" e/o tratte)
e ricevono in cambio un prestito. La banca accredita subito, salvo
buon fine, l'ammontare degli effetti ricevuti, trattenendo per sé
un compenso: lo sconto.
Oltre allo sconto, la banca trattiene altre competenze:
la
commissione di incasso per il rimborso forfetario delle spese sostenute
per l'incasso;
il
diritto di brevità per gli effetti che hanno una scadenza inferiore
a 10 gg. (se si tratta di effetti "su piazza") o a 18 gg. (se si tratta
di effetti fuori piazza);
una
commissione di accettazione se gli effetti accettati allo sconto devono
essere fatti firmare dal trattario prima della scadenza, tramite la
banca stessa;
una
competenza per "avviso di incasso" qualora venga richiesta una comunicazione
della banca circa l'esito, alla scadenza, degli effetti accettati
allo sconto.
Fido di sconto (Castelletto)
Presentare effetti allo sconto è consentito però
solo a chi abbia già ottenuto un fido di sconto cioè una apertura
di credito in proporzione della fiducia di cui lo "scontista" gode
presso la banca. Tale fiducia si traduce (così come per il "salvo
buon fine" = S.B.F.) in una cifra (detta cifra di castelletto) che
indica l'importo massimo che gli effetti scontabili potranno raggiungere.
La banca può comunque sempre rifiutarsi di accettare allo sconto un
effetto che non presenti garanzie sufficienti.
Lo sconto viene calcolato in base ad un tasso prefissato: l'accordo
interbancario fissa un tasso minimo di sconto che può essere aumentato
dalle singole banche a seconda del rischio che l'accettazione di alcuni
effetti comporta. Una banca infatti può "riscontare" presso la Banca
d'Italia gli effetti accettati, solo se questi effetti presentano
tutti i requisiti di "bancabilità" (cioè previsti dalla legge bancaria).
I più importanti requisiti sono: - scadenza non
superiore a 6 mesi dal giorno della transazione commerciale;
due
firme diverse (ad es. anche la firma dell'accettante, se si fa riferimento
ad una tratta accettata);
regolarità
del bollo;
luogo
di pagamento "bancabile" (cioè una filiale o un istituto corrispondente
alla banca che cura lo sconto).
Le tratte non accettate che non presentano la firma
del trattario (debitore) non sono riscontabili presso la Banca d'Italia
, ma una singola banca può accettarle a causa dei buoni rapporti intrattenuti
col cliente che presenta gli effetti, tuttavia può anche cautelarsi
dal rischio di mancato pagamento della tratta stessa aumentando il
"tasso di sconto".
Fido di sconto (Castelletto)
Presentare effetti allo sconto è consentito però
solo a chi abbia già ottenuto un fido di sconto cioè una apertura
di credito in proporzione della fiducia di cui lo "scontista" gode
presso la banca. Tale fiducia si traduce (così come per il "salvo
buon fine" = S.B.F.) in una cifra (detta cifra di castelletto) che
indica l'importo massimo che gli effetti scontabili potranno raggiungere.
La banca può comunque sempre rifiutarsi di accettare allo sconto un
effetto che non presenti garanzie sufficienti.
Lo sconto viene calcolato in base ad un tasso prefissato: l'accordo
interbancario fissa un tasso minimo di sconto che può essere aumentato
dalle singole banche a seconda del rischio che l'accettazione di alcuni
effetti comporta.
Una banca infatti può "riscontare" presso la Banca d'Italia gli effetti
accettati, solo se questi effetti presentano tutti i requisiti di
"bancabilità" (cioè previsti dalla legge bancaria).
I più importanti requisiti sono:
scadenza
non superiore a 6 mesi dal giorno della transazione commerciale;
due
firme diverse (ad es. anche la firma dell'accettante, se si fa riferimento
ad una tratta accettata);
regolarità
del bollo;
luogo
di pagamento "bancabile" (cioè una filiale o un istituto corrispondente
alla banca che cura lo sconto).
Le tratte non accettate che non presentano la firma
del trattario (debitore) non sono riscontabili presso la Banca d'Italia
, ma una singola banca può accettarle a causa dei buoni rapporti intrattenuti
col cliente che presenta gli effetti, tuttavia può anche cautelarsi
dal rischio di mancato pagamento della tratta stessa aumentando il
"tasso di sconto".
Vantaggi e svantaggi dello sconto
Occorre tenere presente che tale "tasso di sconto",
per quanto oneroso, è solitamente inferiore al tasso debitore applicato
per lo scoperto di c/c.
Tuttavia, anche se vantaggioso, spesso lo sconto è di difficile impiego,
poiché non sempre è possibile per lo scontista richiedere ai propri
clienti l'emissione di effetti; ma anche perché l'operazione di sconto,
essendo legata ad una scadenza e ad un importo designati, non sempre
soddisfa le reali necessità aziendali.
Presentazione salvo buon fine
E' un'operazione di anticipazione sui crediti analoga
allo sconto di effetti, ma si differenzia essenzialmente per i seguenti
punti:
gli effetti vengono presentati al salvo buon fine e costituiscono,
fino alla cifra di castelletto, lo scoperto utilizzabile dall'imprenditore.
Esempio: cifra di castelletto=100.000 1/1
a) effetto scadenza 1/2 50.000 1/1
b) effetto scadenza 1/3 30.000 15/1
c) effetto scadenza 1/3 20.000 15/1
d) effetto scadenza 1/4 50.000
Al 1/1 l'imprenditore può presentare al salvo buon fine gli effetti
a) e b) per un importo complessivo di 80.000.000 rispettando la
cifra di castelletto; dalla presentazione è accreditato in c/c l'importo
degli effetti presentati (la valuta sarà attribuita alla scadenza
degli effetti) e quindi si possono prelevare dal c/c importi fino
a 80.000
Al 15/1 l'imprenditore è in possesso di altri due effetti c) e
d), ma può utilizzare solamente il primo poiché con il secondo sconfinerebbe
dalla cifra di castelletto. Alla scadenza dell'effetto a) si può
utilizzare anche l'ultimo effetto d);
sono ammesse alla presentazione salvo buon fine le ricevute bancarie
oltre alle tratte e cambiali.
Nella presentazione salvo buon fine l'operazione di sconto degli
effetti si effettua solamente nel caso in cui l'imprenditore abbia
bisogno di utilizzare della liquidità. Il vantaggio rispetto all'operazione
di sconto è dato dal non sottoutilizzare una forma costosa di finanziamento;
se l'importo di un effetto portato allo sconto non è utilizzato
e rimane sul conto corrente si ha da una parte un costo percentuale
maggiore dell'operazione rispetto al tasso creditore che la banca
pratica sui depositi in conto corrente.
Factoring
E' un'operazione mediante la quale l'impresa trasferisce
i crediti commerciali ad una società di factor, che si assume l'impegno
della sua riscossione e, talvolta, ne garantisce anche il buon fine.
Esistono diverse modalità di cessione al factor dei crediti:
Crediti ceduti senza azione di regresso (pro soluto): in questo
caso il rischio di insolvenza è trasferito al cessionario. Ai fini
di blancio il credito ceduto devono essere rimossi dal bilancio. La
differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e il valore ceduto
costituisce un componente negativo del reddito. Talvolta i crediti
ceduti al factor non sono accreditati al 100% del loro valore, ma
ad un valore inferiore; in tal caso la differenza rispetto al totale
dei crediti ceduti rappresenta un credito verso il factor.
Crediti ceduti con azione di regresso (pro solvendo): I crediti
ceduti pro solvendo generalmente sono eliminati dal bilancio d'esercizio
e sostituiti con l'anticipazione ricevuta e con il credito nei confronti
del factor per la differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti
e l'anticipazione ottenuta.
Forfait Financing
Si tratta di uno strumento mediante il quale l'impresa
esportatrice smobilizza i crediti vantati nei confronti di clienti
esteri. In tal modo l'impresa esportatrice cede ad un istituto specializzato
un credito cambiario, che può essere :
1. una cambiale tratta spiccata dall'azienda esportatrice sul cliente
estero
2. un pagherò cambiario emesso dal cliente estero a favore dell'esportatore
italiano.
L'Istituto di forfaiting anticipa l'importo del credito
ceduto, si occupa della riscossione del credito alla scadenza e si
assume tutti i rischi relativi al credito stesso, che si riassumono
in:
1. rischio di insolvenza, legato al fatto che il cliente estero non
onori il credito alla scadenza,
2. rischio di cambio, nel caso in cui il credito sia espresso in valuta
estera,
3. rischio "Paese", ossia rischio connesso a particolari situazioni
politiche e sociali del paese in cui il debitore opera. Il costo di
forfait financing è applicato dallo sconto che viene applicato dall'istituto
di forfaiting al momento dell'acquisto della cambiale.
Il tasso di sconto viene determinato forfetariamente,
tenedo conto dei seguenti elementi:
1. costo finanziario relativo all'anticipazione del credito
2. rischi assunti dall'istituto di forfaiting
3. eventuali servizi aggiuntivi prestati a favore dell'impresa esportatrice.
Mutui passivi
I mutui sono la forma di finanziamento a lungo termine
più comune per le imprese. I mutui concessi dagli istituti di credito,
pur essendo tutti regolati dagli articoli 1813-1822 c.c., possono
essere rimborsati con modalità differenti.
Il rimborso può avvenire:
1. in unica soluzione alla scadenza
2. in rate uguali per capitale
3. in rate di uguale ammontare comprensive di capitale e interesse
(pertanto una quota crescente di capitale e decrescente di interessi)
Gli interessi passivi dovuti sui mutui possono essere
a tasso fisso o a tasso variabile ed è inoltre possibile che vi siano
indicizzazioni del capitale legato a parametri quali gli indici dei
prezzi o il valore di monete estere.
Finanziamenti soci
Qualora i soci effettuino un finanziamento a favore
della società, con obbligo in capo alla stessa di restituzione, si
configura un contratto di Mutuo ai sensi dell'art. 1813 c.c.. Si deve
pertanto trattare come "finanziamento" e non di versamento soci in
conto capitale.
Ai fini della redazione del bilancio il finanziamento soci rappresenta
un debito e come tale dovrà essere classificato nello stato patrimoniale
alla voce D.4 "Debiti verso altri finanziatori". L'entrata in vigore
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, Testo Unico delle Leggi materia
bancaria e creditizia, ha portato sostanziali modifiche alla disciplina
del finanziamento soci: l'art. 11 del citato decreto stabilisce infatti
che si considera "raccolta di risparmio" l'acquisizione di fondi con
obbligo di rimborso, e vieta a soggetti diversi dalle banche la raccolta
di risparmio tra il pubblico". L'art. 11 peraltro ammette la possibilità
che il CICR stabilisca limiti e criteri in base ai quali la raccolta
di risparmio effettuata presso i Soci non costituisca "la raccolta
di risparmio tra il pubblico".
Ciò si verifica quando:
1. è rivolta a soggetti iscritti nel libro soci
da almeno 3 mesi e detentori di una quota pari almeno al 2% del capitale
risultante dall'ultimo bilancio,
2. quando è prevista dallo statuto delle società
Tali condizioni non sono richieste per le società
di persone.
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