FONTI DI FINANZIAMENTO

Lo sconto bancario

L'operazione di sconto bancario è "il contratto con il quale la Banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, del credito stesso" (Art. 1858 C.C.).

Si tratta cioè di un'importante operazione di credito ordinario: le aziende ammesse allo sconto cedono alla banca un credito non ancora scaduto, rappresentato da cambiali ("pagherò" e/o tratte) e ricevono in cambio un prestito. La banca accredita subito, salvo buon fine, l'ammontare degli effetti ricevuti, trattenendo per sé un compenso: lo sconto.

Oltre allo sconto, la banca trattiene altre competenze:
la commissione di incasso per il rimborso forfetario delle spese sostenute per l'incasso;
il diritto di brevità per gli effetti che hanno una scadenza inferiore a 10 gg. (se si tratta di effetti "su piazza") o a 18 gg. (se si tratta di effetti fuori piazza);
una commissione di accettazione se gli effetti accettati allo sconto devono essere fatti firmare dal trattario prima della scadenza, tramite la banca stessa;
una competenza per "avviso di incasso" qualora venga richiesta una comunicazione della banca circa l'esito, alla scadenza, degli effetti accettati allo sconto.

Fido di sconto (Castelletto)

Presentare effetti allo sconto è consentito però solo a chi abbia già ottenuto un fido di sconto cioè una apertura di credito in proporzione della fiducia di cui lo "scontista" gode presso la banca. Tale fiducia si traduce (così come per il "salvo buon fine" = S.B.F.) in una cifra (detta cifra di castelletto) che indica l'importo massimo che gli effetti scontabili potranno raggiungere. La banca può comunque sempre rifiutarsi di accettare allo sconto un effetto che non presenti garanzie sufficienti.
Lo sconto viene calcolato in base ad un tasso prefissato: l'accordo interbancario fissa un tasso minimo di sconto che può essere aumentato dalle singole banche a seconda del rischio che l'accettazione di alcuni effetti comporta. Una banca infatti può "riscontare" presso la Banca d'Italia gli effetti accettati, solo se questi effetti presentano tutti i requisiti di "bancabilità" (cioè previsti dalla legge bancaria).

I più importanti requisiti sono: - scadenza non superiore a 6 mesi dal giorno della transazione commerciale;
due firme diverse (ad es. anche la firma dell'accettante, se si fa riferimento ad una tratta accettata);
regolarità del bollo;
luogo di pagamento "bancabile" (cioè una filiale o un istituto corrispondente alla banca che cura lo sconto).

Le tratte non accettate che non presentano la firma del trattario (debitore) non sono riscontabili presso la Banca d'Italia , ma una singola banca può accettarle a causa dei buoni rapporti intrattenuti col cliente che presenta gli effetti, tuttavia può anche cautelarsi dal rischio di mancato pagamento della tratta stessa aumentando il "tasso di sconto".

Fido di sconto (Castelletto)

Presentare effetti allo sconto è consentito però solo a chi abbia già ottenuto un fido di sconto cioè una apertura di credito in proporzione della fiducia di cui lo "scontista" gode presso la banca. Tale fiducia si traduce (così come per il "salvo buon fine" = S.B.F.) in una cifra (detta cifra di castelletto) che indica l'importo massimo che gli effetti scontabili potranno raggiungere. La banca può comunque sempre rifiutarsi di accettare allo sconto un effetto che non presenti garanzie sufficienti.
Lo sconto viene calcolato in base ad un tasso prefissato: l'accordo interbancario fissa un tasso minimo di sconto che può essere aumentato dalle singole banche a seconda del rischio che l'accettazione di alcuni effetti comporta.
Una banca infatti può "riscontare" presso la Banca d'Italia gli effetti accettati, solo se questi effetti presentano tutti i requisiti di "bancabilità" (cioè previsti dalla legge bancaria).

I più importanti requisiti sono:
scadenza non superiore a 6 mesi dal giorno della transazione commerciale;
due firme diverse (ad es. anche la firma dell'accettante, se si fa riferimento ad una tratta accettata);
regolarità del bollo;
luogo di pagamento "bancabile" (cioè una filiale o un istituto corrispondente alla banca che cura lo sconto).

Le tratte non accettate che non presentano la firma del trattario (debitore) non sono riscontabili presso la Banca d'Italia , ma una singola banca può accettarle a causa dei buoni rapporti intrattenuti col cliente che presenta gli effetti, tuttavia può anche cautelarsi dal rischio di mancato pagamento della tratta stessa aumentando il "tasso di sconto".

Vantaggi e svantaggi dello sconto

Occorre tenere presente che tale "tasso di sconto", per quanto oneroso, è solitamente inferiore al tasso debitore applicato per lo scoperto di c/c.
Tuttavia, anche se vantaggioso, spesso lo sconto è di difficile impiego, poiché non sempre è possibile per lo scontista richiedere ai propri clienti l'emissione di effetti; ma anche perché l'operazione di sconto, essendo legata ad una scadenza e ad un importo designati, non sempre soddisfa le reali necessità aziendali.

Presentazione salvo buon fine

E' un'operazione di anticipazione sui crediti analoga allo sconto di effetti, ma si differenzia essenzialmente per i seguenti punti:

gli effetti vengono presentati al salvo buon fine e costituiscono, fino alla cifra di castelletto, lo scoperto utilizzabile dall'imprenditore.

Esempio: cifra di castelletto=100.000 1/1

a) effetto scadenza 1/2 50.000 1/1
b) effetto scadenza 1/3 30.000 15/1
c) effetto scadenza 1/3 20.000 15/1
d) effetto scadenza 1/4 50.000

Al 1/1 l'imprenditore può presentare al salvo buon fine gli effetti a) e b) per un importo complessivo di 80.000.000 rispettando la cifra di castelletto; dalla presentazione è accreditato in c/c l'importo degli effetti presentati (la valuta sarà attribuita alla scadenza degli effetti) e quindi si possono prelevare dal c/c importi fino a 80.000

Al 15/1 l'imprenditore è in possesso di altri due effetti c) e d), ma può utilizzare solamente il primo poiché con il secondo sconfinerebbe dalla cifra di castelletto. Alla scadenza dell'effetto a) si può utilizzare anche l'ultimo effetto d);

sono ammesse alla presentazione salvo buon fine le ricevute bancarie oltre alle tratte e cambiali.

Nella presentazione salvo buon fine l'operazione di sconto degli effetti si effettua solamente nel caso in cui l'imprenditore abbia bisogno di utilizzare della liquidità. Il vantaggio rispetto all'operazione di sconto è dato dal non sottoutilizzare una forma costosa di finanziamento; se l'importo di un effetto portato allo sconto non è utilizzato e rimane sul conto corrente si ha da una parte un costo percentuale maggiore dell'operazione rispetto al tasso creditore che la banca pratica sui depositi in conto corrente.

Factoring

E' un'operazione mediante la quale l'impresa trasferisce i crediti commerciali ad una società di factor, che si assume l'impegno della sua riscossione e, talvolta, ne garantisce anche il buon fine. Esistono diverse modalità di cessione al factor dei crediti:
Crediti ceduti senza azione di regresso (pro soluto): in questo caso il rischio di insolvenza è trasferito al cessionario. Ai fini di blancio il credito ceduto devono essere rimossi dal bilancio. La differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e il valore ceduto costituisce un componente negativo del reddito. Talvolta i crediti ceduti al factor non sono accreditati al 100% del loro valore, ma ad un valore inferiore; in tal caso la differenza rispetto al totale dei crediti ceduti rappresenta un credito verso il factor.
Crediti ceduti con azione di regresso (pro solvendo): I crediti ceduti pro solvendo generalmente sono eliminati dal bilancio d'esercizio e sostituiti con l'anticipazione ricevuta e con il credito nei confronti del factor per la differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e l'anticipazione ottenuta.

Forfait Financing

Si tratta di uno strumento mediante il quale l'impresa esportatrice smobilizza i crediti vantati nei confronti di clienti esteri. In tal modo l'impresa esportatrice cede ad un istituto specializzato un credito cambiario, che può essere :
1. una cambiale tratta spiccata dall'azienda esportatrice sul cliente estero
2. un pagherò cambiario emesso dal cliente estero a favore dell'esportatore italiano.

L'Istituto di forfaiting anticipa l'importo del credito ceduto, si occupa della riscossione del credito alla scadenza e si assume tutti i rischi relativi al credito stesso, che si riassumono in:
1. rischio di insolvenza, legato al fatto che il cliente estero non onori il credito alla scadenza,
2. rischio di cambio, nel caso in cui il credito sia espresso in valuta estera,
3. rischio "Paese", ossia rischio connesso a particolari situazioni politiche e sociali del paese in cui il debitore opera. Il costo di forfait financing è applicato dallo sconto che viene applicato dall'istituto di forfaiting al momento dell'acquisto della cambiale.

Il tasso di sconto viene determinato forfetariamente, tenedo conto dei seguenti elementi:
1. costo finanziario relativo all'anticipazione del credito
2. rischi assunti dall'istituto di forfaiting
3. eventuali servizi aggiuntivi prestati a favore dell'impresa esportatrice.

Mutui passivi

I mutui sono la forma di finanziamento a lungo termine più comune per le imprese. I mutui concessi dagli istituti di credito, pur essendo tutti regolati dagli articoli 1813-1822 c.c., possono essere rimborsati con modalità differenti.

Il rimborso può avvenire:
1. in unica soluzione alla scadenza
2. in rate uguali per capitale
3. in rate di uguale ammontare comprensive di capitale e interesse (pertanto una quota crescente di capitale e decrescente di interessi)

Gli interessi passivi dovuti sui mutui possono essere a tasso fisso o a tasso variabile ed è inoltre possibile che vi siano indicizzazioni del capitale legato a parametri quali gli indici dei prezzi o il valore di monete estere.

Finanziamenti soci

Qualora i soci effettuino un finanziamento a favore della società, con obbligo in capo alla stessa di restituzione, si configura un contratto di Mutuo ai sensi dell'art. 1813 c.c.. Si deve pertanto trattare come "finanziamento" e non di versamento soci in conto capitale.
Ai fini della redazione del bilancio il finanziamento soci rappresenta un debito e come tale dovrà essere classificato nello stato patrimoniale alla voce D.4 "Debiti verso altri finanziatori". L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, Testo Unico delle Leggi materia bancaria e creditizia, ha portato sostanziali modifiche alla disciplina del finanziamento soci: l'art. 11 del citato decreto stabilisce infatti che si considera "raccolta di risparmio" l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, e vieta a soggetti diversi dalle banche la raccolta di risparmio tra il pubblico". L'art. 11 peraltro ammette la possibilità che il CICR stabilisca limiti e criteri in base ai quali la raccolta di risparmio effettuata presso i Soci non costituisca "la raccolta di risparmio tra il pubblico".

Ciò si verifica quando:

1. è rivolta a soggetti iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi e detentori di una quota pari almeno al 2% del capitale risultante dall'ultimo bilancio,
2. quando è prevista dallo statuto delle società

Tali condizioni non sono richieste per le società di persone.